Alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione dal Comune di Brindisi
REGOLAMENTO DI UTENZA
Titolo I - NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto
Il presente Regolamento disciplina il rapporto di utenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica e comunque di tutti quelli a cui si applica la L.R. 54/84 e successive modifiche.
Esso è obbligatorio per tutti gli inquilini in locazione semplice di alloggi di proprietà od in gestione dal Comune di Brindisi, in qualunque tempo e modo assegnati.Le disposizioni contenute nel presente Regolamento integrano il contratto di locazione, ovvero si sostituiscono ad esso in tutto o nelle parti non conformi.
Il Regolamento di utenza, emanato in attuazione del comma 4) art. 38 del Titolo IV della Legge Regionale Puglia 20.12.84 n. 54, costituisce disciplina speciale rispetto alla normativa generale in tema di locazione, cui si farà pertanto riferimento solo a titolo di integrazione e nei limiti in cui tale normativa risulti compatibile.
Nei rapporti tra Ente gestore ed assegnatari hanno altresì vigore i contenuti normativi degli accordi o protocolli stipulati a livello nazionale, regionale e provinciale tra le Organizzazioni Sindacali dell'utenza e la Pubblica Amministrazione, in quanto recepiti dall'Ente gestore stesso e conformi alla legislazione vigente.
Sono fatti salvi, altresì, gli accordi o i protocolli stipulati o da stipulare tra Ente gestore ed OO.SS. dell'utenza a livello provinciale in quanto compatibili con la normativa vigente.
Gli obblighi previsti nel presente Regolamento e le relative sanzioni, ancorchè espressamente riferiti agli assegnatari, valgono, in quanto non incompatibili, nei confronti di tutti coloro che comunque detengano alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche senza titolo per mancanza di assegnazione o cessazione dell'assegnazione stessa.
Per "assegnatario", salvo diversa precisazione, si intende l'intero nucleo familiare.
Titolo II - USO ALLOGGI
Art. 2 Utilizzo alloggio assegnato
Gli alloggi sono assegnati per essere adibiti ad uso esclusivo di abitazione.
Art. 3 Responsabilità nell'uso dell'alloggio
Gli assegnatari devono servirsi dell'alloggio e sue pertinenze con ogni cura e diligenza, assumendo a loro carico tutti quei lavori che si renderanno necessari e che comunque sono specificatamente dettagliati nel presente Regolamento.Gli assegnatari rispondono di tutti i deterioramenti prodotti all'alloggio, al fabbricato e loro pertinenze per colpa loro o di persone da essi ammesse, anche temporaneamente, all'uso dell'alloggio.
Ne sono esonerati, ai sensi dell'art. 1588 C.C., solo nel caso in cui provino che i danni sono derivati da causa a loro non imputabile.
Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risulterà dall'apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 4 Uso spazi in dotazione dell'alloggio
Qualora l'alloggio sia dotato di uno spazio ad uso giardino ovvero posto auto ecc. l'assegnatario dovrà:
- tenere pulito il terreno annesso all'alloggio;
- non effettuare variazioni a strutture presenti o crearne di nuove senza autorizzazione dell'Ente gestore, anche nel caso di recinzioni vegetali.
L'Ente gestore al momento del rilascio dell'alloggio e dello spazio annesso non dovrà alcun indennizzo per le colture o altri lavori effettuati.
Art. 5 Annullamento e decadenza dall'assegnazione
A norma di legge è disposto dal Sindaco l'annullamento dell'assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo, in caso di:
- assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni d'uso.
A norma di legge è dichiarata dal Sindaco la decadenza dall'assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo, nel caso in cui l'assegnatario:
- non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione ai sensi della L.R. 54/84;
- La decadenza dall'assegnazione potrà inoltre essere dichiarata dal Sindaco nel caso di superamento del limite di reddito previsto dalla normativa vigente, nonchè nel caso di mancata presentazione della documentazione reddituale richiesta dall'Ente gestore per un periodo uguale o superiore a tre anni.
Art. 6 Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto per morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione e quote accessorie, ove ricorrano le condizioni di legge, è segnalata al Sindaco, competente a dichiarare la decadenza.
Art. 7 Divieti
È fatto divieto agli assegnatari, pena l'applicazione delle sanzioni di cui ai successivi artt. 27 e 28:
- caricare eccessivamente i pavimenti e i balconi o comunque pregiudicare la solidità e la consistenza di qualsiasi parte dei locali assegnati;
- destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte dei locali comuni, come cortili, giardini, terrazze, muri esterni e finestre; occuparli con mobili ed altri oggetti o comunque impedirne o limitarne l'uso da parte degli altri inquilini;
- fare lavori di cui al successivo art. 15 senza il consenso scritto dell'Ente gestore;
- tenere animali o cose che rechino disturbo o danno all'alloggio o a terzi, e comunque in modo tale da pregiudicare l'igiene e la salute collettiva;
- esercitare attività o mestieri che - pur non violando l'obbligo di cui all'art. 2 - risultino rumorosi, pericolosi o che comunque rechino disturbo agli altri assegnatari o terzi in genere;
- esporre senza efficace riparo vasi di fiori o altro sui davanzali delle finestre e sulle ringhiere dei balconi;
- gettare alcunchè dalla porta e dalle finestre;
- stendere biancheria, spaccare legna, depositare immondizia al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- tenere nell'alloggio o sue pertinenze materie infiammabili o combustibili in quantità maggiore di quella che possa occorrere per i normali usi domestici;
- circolare con mezzi motorizzati o parcheggiare all'interno dei complessi immobiliari, nei luoghi non adibiti espressamente a tale scopo;
- lavare veicoli nei cortili o parti comuni del fabbricato, salvo che non sia individuata un'apposita area a tale scopo;
- effettuare iscrizioni o affissioni nelle scale ed in qualsiasi altra parte del fabbricato, fatte salve le comunicazioni, da affiggersi in luoghi idonei, da parte di Autogestioni ed Organizzazioni di utenza;
- mantenere l'alloggio e le sue pertinenze in modo incompatibile con l'igiene e/o la decenza;
- tenere comportamenti incompatibili con la tranquillità ed il decoro del fabbricato;
- tenere comportamenti contrari alle norme di legge, e di regolamenti municipali o altri provvedimenti amministrativi in materia.
Art. 8 Interventi strutturali a carico dell'Ente Gestore
Gli alloggi sono assegnati ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della consegna e comunque idonei all'uso.
In conseguenza di ciò, successivamente alla consegna gli assegnatari non avranno diritto di ottenere dall'Ente gestore installazioni, o integrazioni dei servizi e/o impianti esistenti nell'alloggio o nel fabbricato, ovvero modifiche strutturali, coibentazioni o simili, salvi gli interventi programmati dall'Ente gestore, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 9 Manutenzione ordinaria relativa al singolo alloggio
Sono a carico e spese dei singoli assegnatari, oltre alla riparazione di tutti i danni in conformità dell'art. 3, i seguenti interventi riguardanti l'alloggio e sue pertinenze:
- riparazione o sostituzione della rubinetteria relativa all'impianto idrico-sanitario, di riscaldamento e del gas;
- riparazione dei sanitari in genere (acquai, lavatoi, W.C., docce, vasche da bagno, bidets, ecc.);
- riparazione o sostituzione di scaldacqua e scaldabagni nonchè cassette scaricatrici e relativi accessori;
- pulizia della caldaia, della canna fumaria, dei depositi di combustibile dell'impianto singolo di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda;
- manutenzione (con eventuale sostituzione di singoli componenti) della caldaia, del bruciatore e degli altri elementi, quali premi-stoppe, ugelli, guarnizioni, pompe, termostati, ecc. dell'impianto singolo di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda; per la sostituzione della caldaia l'Ente gestore interverrà in caso di deterioramento per vetustà;
- manutenzione dei radiatori e/o dei corpi scaldanti, con sostituzione degli accessori, quali manopole, valvole o saracinesche; ripristino del regime di funzionamento dell'impianto alterato da presenza di aria o ostruzioni in genere;
- manutenzione e/o ripristino di cappe, aereatori manuali ed elettrici, boccaioli, portelli di aereazione e di ispezione; periodica manutenzione e pulizia delle canne fumarie o di ventilazione e aspirazione;
- riparazione, integrazione e manutenzione dell'impianto elettrico, compresa sostituzione di conduttori, e terminali (interruttori, prese, suonerie, ecc.);
- riparazione, integrazione e sostituzione dell'impianto T.V. individuale, ovvero per la parte relativa ai singoli alloggi, in caso di impianto centrale;
- riparazione, integrazione e sostituzione di impianti telefonici e citofonici, nella parte relativa ai singoli alloggi;
- sostituzione di vetri;
- riparazione o sostituzione di parti di persiane, serrande e avvolgibili;
- riparazione di portoncini, porte-finestre, finestre e bussole;
- tinteggiature complete delle pareti, nonchè sostituzione di rivestimenti in carta da parati o simili;
- verniciatura di sportelli infissi ed altre parti in legno o metallo, ivi comprese ringhiere, parapetti, grate e simili; per gli esterni dovrà essere mantenuto il colore preesistente;
- riparazione di tratti del pavimento, del rivestimento e del battiscopa, nonchè ripristino di tratti di intonaco;
Art. 10 Manutenzione ordinaria relativa alle parti comuni
Fa carico solidalmente a tutti gli assegnatari del fabbricato - salva la diretta responsabilità dei singoli assegnatari, in conformità all'art. 3 - la manutenzione ordinaria delle parti comuni ed in particolare i seguenti interventi:
- Impianto centralizzato di riscaldamento e/o produzione acqua calda:
- pulizia della caldaia, della canna fumaria e dei depositi di combustibili;
- manutenzione (con eventuale sostituzione dei singoli componenti) della caldaia, del bruciatore e degli altri elementi, come premi-stoppe, ugelli, guarnizioni, gicleurs, avvolgimenti di motori elettrici, bollitori acqua calda, pompe, termostati contatori ecc.;
- revisione periodica di estintori e/o sostituzione dei medesimi;
- oneri per l'incarico di terzo responsabile e controlli periodici a norma di legge, relativamente alla manutenzione ordinaria necessaria al funzionamento dell'impianto.
- Impianto per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento scarichi:
- manutenzione di pompe, autoclave e relativi apparecchi accessori, per approvvigionamento idrico o smaltimento scarichi;
- pulizia periodica delle vasche di deposito, riparazione o sostituzione degli apparecchi di funzionamento e chiusura dell'impianto idrico o di smaltimento scarichi:
- manutenzione, revisione o sostituzione di idranti o prese d'acqua a servizio delle parti comuni;
- disotturazione delle colonne di scarico nei tratti comuni.
- Impianto dell'ascensore:
- riparazione di tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, con sostituzione di elementi di consumo ed accessori quali pattini, serrature, lampade, pulsantiere, ecc.;
- oneri per l'esercizio e per l'abbonamento alla manutenzione periodica, per ispezioni degli organi preposti e rinnovo licenze comunali. Nel caso in cui l'Ente Gestore o l'Autogestione ove costituita affidino ad idonea Ditta la manutenzione degli impianti di ascensore con incarichi di "manutenzione globale" si segue la seguente linea applicativa:
- l'Ente Gestore sosterrà il 50% del costo sostenuto qualora gestisca in modo diretto il servizio;
- l'Ente Gestore in presenza di una Autogestione regolarmente costituita corrisponderà alla medesima a titolo di rimborso il 50% del costo totale sostenuto. Altrimenti se l'Ente Gestore o l'Autogestione opteranno per sostenere unicamente la "manutenzione semplice" la stessa sarà ripartita pro quota tra tutti gli assegnatari a qualunque titolo, fatta salva la manutenzione straordinaria che risulterà a totale carico dell'Ente Gestore.
- Impianto centralizzato T.V.:
- manutenzione dell'intero impianto, con eventuale sostituzione di singoli componenti: antenne, amplificatori, centraline, cavi, ecc., nonchè aggiunta di nuove bande di ricezione.
- Impianti di illuminazione, elettrici ed elettronici:
- ripristino e sostituzione di apparecchi di comando comune quali orologi, luci crepuscolari e simili;
- ripristino degli apparecchi di illuminazione delle parti comuni e sostituzione dei relativi accessori, quali lampade, plafoniere e simili, interruttori, conduttori, scatole di derivazione e/o messa a terra ecc.;
- manutenzione dell'impianto citofonico e apriporta;
- manutenzione della pulsantiera dei campanelli, ivi comprese targhette nominative, lampadine ecc.;
- riparazioni delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico dei cancelli.
- Altri interventi:
- riparazione di infissi e vetrate condominiali, con sostituzione di serrature, impianti chiudiporta, sia meccanici che elettrici, molle di richiamo ecc.;
- riparazione e/o sostituzione di tutte le parti mobili di arredo e completamento, quali cartelli indicatori, casellari postali e relative targhette nominative, numerazioni interne, bacheche, zerbini, tappeti e guide, bidoni dell'immondizia e relativi contenitori, panchine e fioriere;
- completa verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne, ivi compresi piccoli restauri, riprese di tinteggiatura e piccoli restauri a pilotis, ecc.;
- riparazione di inferriate, cancellate, ringhiere interne ed esterne, infissi e loro verniciatura;
- manutenzione completa dei giardini comuni, ivi compresi taglio dell'erba, potatura, annaffiatura, concimazione e piantumazione.
Fermo restando quanto sopra, taluni interventi di cui al presente articolo e all'articolo precedente che abbiano carattere generalizzato e diffuso possono essere effettuati dall'Ente gestore in occasione di programmi di adeguamento complessivo (manutenzione straordinaria e restauro).
Art. 11 Visite alloggio
L'Ente gestore ha il diritto di far visitare dai propri dipendenti ed altri incaricati gli alloggi assegnati e loro pertinenze e di eseguire o far eseguire le opere ritenute necessarie.
Gli assegnatari sono conseguentemente tenuti a consentire l'accesso all'immobile all'Ente gestore e ai suoi incaricati, ai fini di cui al comma precedente.
La visita dell'alloggio deve essere comunicata all'assegnatario con un anticipo di almeno 48 ore, sempre che non ci sia l'urgenza di intervento. In difetto, oltre al risarcimento del danno, si applicheranno gli artt. 27 e 28.
Art. 12 Responsabilità per danni
Gli assegnatari sono pienamente responsabili degli eventuali danni causati a seguito di lavori da loro eseguiti, ed in particolare di quelli relativi al manto di copertura del fabbricato.Gli assegnatari si assumono la piena responsabilità per ogni danno eventualmente derivante all'Ente gestore, a coinquilini o a terzi, dalla mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza degli assegnatari medesimi.
In caso di omissione l'Ente gestore, in relazione all'entità del danno, si riserva di eseguire o far eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio.
In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dall'Ente gestore, salva l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 27 e le sanzioni di cui all'art. 28.
Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Ente gestore le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo; in mancanza di tale segnalazione resta esclusa la responsabilità dell'Ente gestore stesso per eventuali danni.
Art. 13 Interventi a carico dell'Ente Gestore.
L'Ente gestore eseguirà le opere e manutenzioni di propria competenza (ordinaria e straordinaria manutenzione), nei limiti degli importi destinabili a tale finalità, in conformità delle vigenti normative e secondo le priorità indicate nei programmi di manutenzione approvati a norma di legge.
Qualora i lavori di cui agli artt. 10 e 11 si rendano necessari per vizi originari di costruzione od installazione, l'Ente gestore, ove ricorrano i presupposti di legge, si attiverà contro l'impresa appaltatrice, per ottenere l'esecuzione dei lavori ovvero affinchè siano rimborsate agli assegnatari le spese sostenute dai medesimi.
La manutenzione straordinaria comprende tutti quegli interventi mirati a modificare e/o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici; comprende altresi' la trasformazione degli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
La manutenzione ordinaria è a carico sia dell'Ente proprietario che degli assegnatari, come meglio specificato nei precedenti art. 10 e art. 11. La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi che devono essere eseguiti per conservare gli alloggi e il fabbricato in ottimo stato e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Art. 14 Autorizzazione per lavori diversi
Nel caso in cui gli assegnatari intendano eseguire lavori all'alloggio o a sue pertinenze, diversi dalla manutenzione posta a loro carico a norma degli articoli precedenti, sono tenuti a richiedere per iscritto all'Ente gestore autorizzazione preventiva, fornendo la documentazione che sarà loro richiesta.
In caso di mancata risposta dell'Ente gestore entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dal ricevimento della documentazione eventualmente richiesta, gli assegnatari potranno procedere ai lavori.
Nell'eseguire i lavori autorizzati o assentiti in forza del comma precedente, gli assegnatari dovranno attenersi a tutte le eventuali disposizioni date dall'Ente gestore, oltre che a tutte le norme di legge e di regolamento vigenti, nonchè ottenere le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, ove previsti.In mancanza di ciò, i lavori saranno considerati a tutti gli effetti come eseguiti senza autorizzazione.
L'esecuzione dei lavori avverrà a totale cura e spese degli assegnatari, cui competerà anche ogni onere per manutenzione, gestione od altro.Nel caso in cui l'alloggio sia consegnato con onere di ripristino a carico dell'assegnatario, i rapporti tra le parti saranno regolati da apposita convenzione.
Art. 15 Miglioramenti o addizioni autorizzati
In caso di miglioramenti o addizioni apportati, previa autorizzazione, dagli assegnatari all'alloggio, a suoi accessori ed impianti, il consenso dell'Ente gestore non comporta per gli assegnatari il diritto ad alcuna indennità, ed i suddetti miglioramenti ed addizioni verranno ritenuti gratuitamente dall'Ente gestore al termine della locazione.
Le migliorie e le addizioni apportate dagli assegnatari non danno luogo a modificazioni delle caratteristiche e dello stato di conservazione dell'alloggio ai fini della valutazione del costo convenzionale per la determinazione del canone di locazione.
In caso di vendita dell'alloggio non si terrà conto dell'eventuale riduzione di consistenza catastale derivante dalle modificazioni apportate dall'assegnatario.
Titolo IV SERVIZI
Art. 16 Spese per servizi a carico degli assegnatari
Sono a carico dei singoli assegnatari tutti i servizi relativi all'alloggio ed alle sue pertinenze.Sono a carico di tutti gli assegnatari del medesimo complesso tutti i servizi relativi alle parti comuni, quali in particolare:
- consumi di energia elettrica per i servizi comuni;
- consumi di acqua per i servizi comuni;
- consumi di gasolio, cherosene o gas per riscaldamento centrale;
- pulizia scale, androne, viali di accesso, disimpegni e locali in comune;
- servizi di disinfezione e di disinfestazione in genere;
- ispezione e vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccolta delle acque bianche o nere, con eventuale sostituzione di lapidi;
- tributi per passi carrai.
Fermo restando quanto indicato al successivo Titolo V, ove l'alloggio faccia parte di un edifìcio a gestione condominiale, gli assegnatari sono tenuti a corrispondere direttamente all'Amministratore le spese a loro carico.
Ove si proceda alla trasformazione dell'impianto idrico da comune con contatori divisionali a singolo, gli assegnatari saranno tenuti ad adeguarsi a tale trasformazione, stipulando i relativi contratti singoli con l'Ente erogatore; in caso di inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra sanzione, potrà essere interrotta l'erogazione del servizio.
Art. 17 Mancato pagamento spese per servizi
L'Ente gestore non risponderà in alcun modo per i mancati pagamenti delle spese a carico degli assegnatari, di cui al precedente art. 17, nonchè di ogni altra somma posta a carico degli stessi dal presente Regolamento ovvero da norme di legge o altri provvedimenti amministrativi.A mente del comma 3) art. 38 della Legge Regionale 54/84, nel caso in cui un assegnatario si rendesse moroso verso la propria autogestione, l'Ente gestore versa le somme per i titoli di cui sopra, l'assegnatario interessato ne risponderà con le stesse modalità e conseguenze previste per la morosità nel pagamento del canone di locazione.
Titolo V - AUTOGESTIONE E CONDOMINI
Art. 18 Obblighi degli assegnatari
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica la legge prevede l'Autogestione, da parte degli assegnatari, dei servizi e degli spazi comuni.Gli assegnatari sono tenuti, in quanto tali, a far parte degli organi dell'Autogestione; non possono sottrarsi, in tutto od in parte, al pagamento delle spese relative, neppure rinunciando ai diritti loro spettanti su impianti, servizi o parti di uso comune.
Il mancato o ritardato pagamento degli oneri di cui sopra, in conformità al Regolamento di Autogestione, oltre che esporre l'assegnatario al recupero, anche giudiziale, della morosità ad opera degli organi dell'Autogestione, costituisce altresì inadempimento agli obblighi contrattuali sanzionabile a norma degli artt. 27 e 28 del presente Regolamento.
La ripartizione delle spese di autogestione è effettuata in base alle quote millesimali attribuite agli alloggi, con applicazione analogica delle norme previste dal Codice Civile per il condominio di edifici o sulla base di quanto diversamente stabilito dalla totalità dei partecipanti l'autogestione.
Art. 19 Compiti dell'Autogestione
L'Autogestione costituita, finanziata ed operante nei modi indicati nel presente Regolamento, nonchè nell'apposito Regolamento di Autogestione, provvede ad assicurare tutti i servizi relativi alle parti comuni del fabbricato e relative pertinenze, eseguendo anche l'ordinaria manutenzione.
Per la più specifica indicazione dei compiti dell'Autogestione in merito ai servizi, si fa riferimento all'art. 17 del presente Regolamento.
L'autogestione invierà annualmente copia del Bilancio Consuntivo per la presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale.
Art. 20 Finanziamento dell'Autogestione
A fronte dei compiti ed oneri di cui al presente titolo, all'Autogestione regolarmente costituita sarà riconosciuto l'accredito della quota pari al 30% del canone di locazione annuo di tutti i partecipanti l'autogestione e comunque non inferiore ad € 60,00 annui per assegnatario.
Tale accredito sarà liquidato dall'Ente gestore direttamente all'Autogestione, con cadenza semestrale, e corrisponde al 50% della quota del canone di locazione riferita all'amministrazione, così come stabilito dal comma 5. art. 38 della Legge 54/84.
È facoltà dell'Ente Gestore, così come disposto dall'art. 38 comma 5 della Legge Regionale 20 dicembre 1984 n. 54, estendere l'autogestione anche in forma totale (ordinaria e piccola manutenzione riservata al proprietario sia per ogni singolo alloggio che per le parti comuni), in tal caso la quota del canone riferita alla manutenzione potrà essere versata dal Comune di Brindisi direttamente all'autogestione, finanziando quindi l'autogestione con una quota pari al 90% del canone di locazione annuo versato da tutti i partecipanti l'autogestione.
La straordinaria manutenzione e la gestione dei fondi riservati annualmente dall'amministrazione comunale rimangono di competenza di questi e saranno ripartite alle autogestione costituite, sentito il parere e le segnalazioni del Consiglio Generale delle Autogestioni, di cui al successivo art. 33.
Art. 21 Verifiche da parte dell'Ente Gestore
L'Ente gestore può in ogni momento verificare la conduzione dell'Autogestione in relazione alla sua amministrazione ed allo stato di conservazione dei beni ad essa affidati.
Nel caso di gravi inadempienze, l'Ente gestore interverrà nei confronti dell'Autogestione in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Autogestione.
Potrà, quindi, procedere alla sospensione dell'autogestione, nominando un amministratore straordinario.
Art. 22 Assegnatari di alloggi in amministrazione condominiale
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili in amministrazione condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi, ivi compreso il riscaldamento.Le spese relative a tali servizi devono essere versate direttamente all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.
Per qualunque somma che l'Ente gestore dovesse corrispondere per la violazione del suddetto obbligo, troverà applicazione il disposto dell'art. 18 del presente Regolamento.
Titolo VI - DIRITTI ED OBBLIGHI DI LEGGE
Art. 23 Canone di locazione
Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica si applica il canone di cui alla Legge Regionale Puglia 20 dicembre 1984 nr. 54, sue successive modificazioni e relative norme di attuazione in via amministrativa.
La stessa normativa regola l'aggiornamento del canone di locazione e prescrive l'obbligo per gli assegnatari di documentare il proprio reddito ai fini della collocazione nelle fasce corrispondenti per la determinazione del canone, comminando sanzioni pecuniarie e maggiorazioni del canone stesso per gli inadempienti per un periodo uguale o superiore a tre anni.
Tuttavia, gli assegnatari che non provvedano in tempo utile alla comunicazione biennale del reddito familiare, hanno diritto ad un conguaglio sulla base della dichiarazione sostitutiva resa successivamente.
Il canone di locazione dovrà essere versato secondo i modi e i termini indicati dall'Ente gestore, esclusa ogni altra forma di pagamento, come previsto dal precedente art. 6).
Il Canone di locazione degli immobili è costituito:
- da una quota, pari al 5%, destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano;
- da una quota, pari al 60%, di spese generali e di amministrazione;
- da una quota, pari al 35%, per la manutenzione.
Art. 24 Rapporto di locazione
Il contratto di locazione, in quanto attuativo dell'atto amministrativo di assegnazione non è sottoposto a limiti temporali.A garanzia degli obblighi di cui al presente Regolamento, all'atto della stipula del contratto, l'assegnatario verserà all'Ente gestore un importo pari a due mensilità del primo canone di locazione, non aggiornabile secondo le variazioni del medesimo e non produttivo di interessi.
Il contratto è soggetto a registrazione secondo le vigenti disposizioni di legge.
La legge regionale regola le ipotesi nelle quali è ammesso il subentro all'assegnatario originario di altri componenti del nucleo familiare.In ogni diverso caso vi sarà l'obbligo della immediata restituzione dell'alloggio all'Ente gestore, pena l'applicazione delle norme di legge previste per le occupazioni abusive, il risarcimento di tutti i danni, salve, se del caso, le più gravi conseguenze previste dalla legge penale.
Art. 25 Mobilità degli assegnatari
È prevista per legge la mobilità degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia a richiesta, sia d'ufficio.
I cambi disposti d'ufficio sono obbligatori per l'assegnatario, pena l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista (fino a € 3.000) e la revoca dell'eventuale riduzione del canone.
La legge regola i casi in cui il Sindaco può far eseguire coattivamente il cambio dell'alloggio, ovvero dichiarare la decadenza dell'assegnatario in caso di inottemperanza.
Titolo VII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 26 Casi di risoluzione
Il contratto di locazione è risolto di diritto in caso di pronuncia di annullamento o di decadenza nei casi indicati all'art. 5. Il contratto è inoltre risolto quando l'assegnatario:
- si renda moroso o inadempiente nel pagamento dei canoni e accessori, secondo quanto indicato all'art. 6, nonchè agli artt. 17 e 19;
- compia atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione o dal presente regolamento e non abbia ottemperato ad intimazioni dell'Ente gestore per la rimessa in pristino e/o per la cessazione del comportamento illecito, nei termini assegnati.
Art. 27 Sanzioni
Le violazioni di cui al precedente art. 27 comma b) costituiscono in ogni caso motivo di applicazione della sanzione pecuniaria (fino ad € 3000,00).Nel caso in cui tali violazioni siano passibili anche di sanzioni penali o amministrative, l'Ente gestore provvederà senza alcun preavviso a sporgere denuncia alle autorità competenti
Art. 28 Responsabilità
Anche in caso di rimessa in pristino e/o cessazione dell'inadempimento, resteranno a carico degli assegnatari tutti i danni comunque prodotti all'Ente gestore, a coinquilini o a terzi in genere.
Stante la diretta ed esclusiva responsabilità di cui al precedente comma, gli assegnatari eventualmente danneggiati prendono atto dell'estraneità dell'Ente gestore rispetto a qualunque pretesa o contenzioso per il risarcimento dei danni.
Art. 29 Rilascio dell'alloggio
In caso di dichiarazione di risoluzione, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli assegnatari dovranno rilasciare l'alloggio libero e vuoto da persone e da cose nel termine loro assegnato dall'Ente gestore.
Resteranno a loro carico, oltre che le somme dovute per qualunque titolo e non corrisposte, anche i canoni e le quote accessorie che maturino fìno all'effettiva riconsegna dell'alloggio, ferma restando in ogni caso la rivalsa dell'Ente gestore per danni e spese comunque sostenuti.Le stesse disposizioni valgono per ogni altro caso di cessazione del rapporto di locazione, salvi diversi termini e modalità specifìcatamente previsti.
Titolo VIII - FONDO SOCIALE E COMMISSIONI
Art. 30 Fondo Sociale
In ottemperanza all'art. 36 della Legge Regionale 20 dicembre 1984 n. 54, è istituito un fondo sociale, da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'ente o dalla autogestione, nonchè per i cambi di alloggio.
Sono destinati al fondo sociale i canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione d'immobili per uso diverso da quello di abitazione, una parte della quota per spese generali e di amministrazione, nonchè contributi integrativi messi a disposizione dal Comune.
Al fondo sociale contribuisce altresì la Regione con finanziamenti stabiliti annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione di bilancio o comunque richiesti dal Comune di Brindisi.
I contributi sono erogati dalla Commissione Fondo Sociale di cui al successivo art. 31.
Art. 31 Commissione Fondo Sociale
- istituita una commissione fondo sociale che ha il compito di assegnare i contributi di cui al precedente art. 30). La Commissione, i cui componenti sono nominati dalla Giunta Comunale, è composta da:
- il Dirigente della Ripartizione patrimonio e casa o suo funzionario delegato;
- il Dirigente della Ripartizione Servizi Sociali o suo funzionario delegato;
- da un rappresentante sindacale, tra le organizzazioni degli inquilini ed assegnatari, maggiormente rappresentativa a livello comunale che sia, comunque, firmataria dell'Accordo Nazionale del 8 febbraio 1999 ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 9 dicembre 1988 n. 431.
La commissione valuta le richieste pervenute da parte degli assegnatari o su segnalazione dei responsabili delle autogestioni ed esprime il proprio parere sulla base di una accurata verifica delle condizioni economiche o di altre gravi circostanze che rendono necessaria la fruizione di tale contributo.
Tale verifica, oltre ad interessare la documentazione presentata, può avvenire anche convocando gli interessati o altri soggetti che possano fornire utili informazioni o, anche, recandosi presso il domicilio dei richiedenti.
ART. 32 Consiglio Generale delle Autogestioni
Il consiglio generale delle Autogestioni è un organo consultivo dell'amministrazione comunale di Brindisi.
Ha il compito di esprimere un parere consultivo intorno alle straordinarie manutenzioni predisposte e programmate dall'Ente Gestore e a predisporre un piano triennale di interventi di straordinaria manutenzione sia dei singoli alloggi che delle aree comuni delle autogestioni.
Si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto da:
- un rappresentante di ogni autogestione costituita, eletto dalle rispettive assemblee;
- dagli amministratori delle autogestioni costituite;
Nel corso della prima riunione, convocata dall'Ente Gestore, elegge nel proprio ambito e a scrutinio segreto il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le assemblee.
Il Presidente nomina due vice Presidenti, con i quali costituirà l'ufficio di presidenza che è organo esecutivo dello stesso consiglio.
Art. 33 Commissione per le Autogestioni
Il comune di Brindisi istituisce una commissione per le autogestioni per le verifiche di cui al precedente articolo 21). Essa è composta da:
- Sindaco o suo delegato, con funzione di Presidente;
- Nr. 2 rappresentanti delle autogestioni formalmente costituite, di cui uno con funzione di vice presidente;
- Nr. 2 Dirigenti o funzionari del Comune di Brindisi, nominati dal Sindaco;
- Nr. 3 rappresentanti sindacali, di organizzazioni maggiormente rappresentative a livello comunale e che comunque siano firmatari dell'accordo nazionale del 8 febbraio 1999 ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge 431/98.
La commissione ha il compito, tra l'altro, di visionare i bilanci consuntivi inviati dalle autogestioni alla chiusura annuale degli esercizi finanziari.
La commissione, ove riscontri gravi inadempienze, o nel caso in cui non vengano istituite le autogestioni, può procedere alla sospensione dell'autogestione e nominare un amministratore straordinario.
Le spese di gestione dell'amministrazione straordinaria ed il relativo compenso saranno sostenute utilizzando le quote di cui all'art. 20 del presente regolamento.
ART. 34 Commissione Comunale per la definizione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi parcheggio ed Erp di proprietà o in gestione al Comune di Brindisi
La Commissione comunale per la definizione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi parcheggio e di edilizia residenziale pubblica di proprietà o in gestione al Comune di Brindisi ha il compito di:
- Definire le graduatorie di merito per l'assegnazione di alloggi parcheggio od erp, secondo le direttive contenute nel relativo regolamento;
- Approvare i piani di mobilità predisposti d'ufficio dall'amministrazione comunale e le relative graduatorie di merito per le mobilità avanzate dagli assegnatari al fine di superare le cause di sottoutilizzazione del patrimonio abitativo pubblico;
- Definisce tutte le richieste di sanatoria per l'assegnazione di alloggi erp, secondo le disposizioni e direttive del Consiglio Comunale e della Regione Puglia.
La commissione è composta:
- Dal Sindaco o suo delegato
- Dal Dirigente del Settore patrimonio e casa, in veste di Presidente;
- Da nr. 2 rappresentanti sindacali maggiormente rappresentative a livello comunale, sempre che risultino firmatari dell'accordo nazionale sottoscritto il 8 febbraio 1999 ai sensi dell'art. 4 comma 1) della Legge 431/98; la scelta dei rappresentanti sindacali deve avvenire a rotazione, tenendo conto della presenza in altre commissioni istituite con il presente regolamento;
- Dal Dirigente della Ripartizione Servizi Sociali o suo funzionario delegato.
ART. 35 Rappresentanze Sindacali
I rappresentanti sindacali delle Commissioni di cui agli art. 31 - 33 e 34 sono scelti a rotazione tra gli aventi diritto alla rappresentanza tenuto conto della loro presenza nelle altre Commissioni istituite nel presente Regolamento.
I Componenti delle commissioni non hanno diritto a gettone di presenza o altre forme, comunque denominate, di indennità, rimborsi o compensi.








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