Sei qui: Home Regolamenti Disciplina dell'accertamento con adesione

Disciplina dell'accertamento con adesione

COMUNE DI BRINDISI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina, secondo i criteri di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente per i seguenti tributi comunali: ICI, Tarsu, Imposta pubbliche affissioni, Imposta pubblicità e Tosap.
  2. L'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente è finalizzato a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e a potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ufficio tributi comunale.

Articolo 2

Effetti dell'accertamento con adesione

  1. La definizione ha effetto esclusivamente per i tributi ed i periodi di imposizione espressamente contemplati nell' atto di adesione. Sono escluse adesioni parziali.
  2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio tributi comunale.
  3. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione sono ridotte ad un quarto.
  4. La riduzione ad un quarto non trova comunque applicazione per le sanzioni relative all'omesso e tardivo pagamento.

Articolo 3

Responsabile del procedimento

  1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
  2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attributo al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento

Articolo 4

Avvio del procedimento

  1. L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, in un termine non inferiore a giorni 20, nel quale sono indicati:
  • i tributi ed i periodi di imposizione suscettibili di accertamento;
  • il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  • l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, di cui al precedente articolo 3;
  • l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
  • l'invito contiene anche una informativa al contribuente sulla possibilità di accedere all'istituto dell'accertamento con adesione, allegando per estratto il testo degli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

Articolo 5

Istanza del contribuente

  1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, richiesti chiarimenti oppure sia stato notificato avviso di accertamento e/o liquidazione, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo 4, può chiedere all'ufficio tributi comunale, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
  2. Nell'istanza di cui al comma 1 il contribuente deve indicare, a pena di improcedibilità dell'istanza stessa, il recapito cui devono essere dirette le comunicazioni dell'ufficio tributi comunale inerenti il procedimento.
  3. L'istanza del contribuente di cui al comma 1 deve essere formulata anteriormente all'impugnazione dell'atto di accertamento innanzi la commissione tributaria provinciale. In ogni caso, l'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
  4. Entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 3 comunica al contribuente l'invito a comparire entro i successivi 10 giorni.
  5. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia;
  6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito a comparire, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Articolo 6

Atto di accertamento con adesione

  1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo.
  2. Nell'atto di adesione sono indicati, separatamente per ciascun tributo:
  • gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;
  • la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni, e delle altre dovute, anche in forma rateale.

Articolo 7

Versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione

  • Il versamento delle somme dovute per effetto dell' accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui all'articolo 6).
  • Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5,lettera b), dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario
  • Le somme dovute, se superiori ad € 500,00 possono essere versate anche ratealmente. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 1. Sull' importo delle rate successive alla prima sono dovuti g1i interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Le rate saranno determinate nel modo seguente:
  1. Da € 500,01 ad € 1.500,00 in 12 rate mensili di uguale importo;
  2. Oltre € 1.500,00 in 18 rate mensili rate mensili di uguale importo.
  • Nel caso in cui le somme dovute di cui al primo comma siano superiori ad € 5.000,00 il contribuente è tenuto a prestare garanzia in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione rilasciata da una azienda o Istituto di Credito ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, di durata pari al periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.
  • Nel caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decadrà dal beneficio del termine rateale.
  • Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi comunale la quietanza dell' avvenuto pagamento.
  • Con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui al presente articolo.

Articolo 8

Perfezionamento dell' adesione

  1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate.

Articolo 9

Efficacia

  1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1 gennaio 2005.
 

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido! accessibilità